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LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 3 APRILE 1990 - LIGURIA

(con successive modifiche e integrazioni, cfr. leggi regionali 54/1993, 12/1995, 32/1995, 11/1999)
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia.

 


ARTICOLO 1

(Finalita')
1. La Regione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico - culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paletnologici del patrimonio speleologico e delle aree
carsiche esistenti nel territorio, promuove le necessarie iniziative volte alla sua conoscenza, conservazione e valorizzazione, in attuazione dell' articolo 4 dello Statuto regionale.

ARTICOLO 2
(Definizione delle grotte e delle aree carsiche)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:
a) << grotte >> le cavita' sotterranee naturali di sviluppo superiore ai 5 metri lineari;
b) << AREE CARSICHE >> le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico, funzionale con fenomeni carsici ipogei.

ARTICOLO 3
(Tutela delle grotte)
1. E' vietato distruggere, occludere, danneggiare le grotte.
2. All' interno delle grotte e' vietato inoltre:
a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l' esplorazione ed attuati in ogni caso senza l' impiego di esplosivi;
c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici.
3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarlo in presenza di situazioni di pericolosita', salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici facenti parte del registro regionale delle organizzazioni di volontariatodi cui all' articolo 10.
4. Lo stesso divieto di accesso e' disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilita' ed interesse.
5. Fatto salvo il disposto della legge 1° giugno 1939 n. 1089, la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi dell' articolo 8 e la Sovrintendenza Archeologica della Liguria, puo' autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati motivi di interesse pubblico e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

ARTICOLO 4
(Individuazione delle principali aree carsiche)
1. La Regione provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica delle principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale, paesaggistica.
2. Per ciascuna area carsica l' elenco dovra' contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l'indicazione degli acquiferi carsici e del relativo grado di vulnerabilita' nonche' ogni altra notizia utile.
3. L' elenco dovra' anche comprendere le aree carsiche soggette a sfruttamento per scopi idropotabili.
4. L' elenco e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi del successivo articolo 8.
5. A seguito dell' approvazione dell' elenco di cui al comma 4 la Giunta regionale approva la trasposizione delle aree in esso comprese sulle cartografie del Piano territoriale di coordinamento paesistico relative a tutti gli assetti agli effetti della applicazione della presente legge

ARTICOLO 5
(Tutela delle principali aree carsiche)
1. Nell' approvazione di piani e programmi che possano interessare le aree carsiche comprese nell' elenco di cui all' articolo 4, in particolare con riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione di cave, la Regione verifica la compatibilita' delle relative previsioni con le caratteristiche dell' area e adotta, sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8, gli accorgimenti necessari a garantire l' integrita' del complesso idrogeologico interessato ivi incluso, per le aree di maggior rilevanza, il divieto di realizzare interventi che alterino l' assetto idrogeo - morfologico.
2. Fermo restando quanto previsto per le aree carsiche dall' articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1982 n. 38 nelle aree carsiche comprese nell' elenco di cui all' articolo 4 non e' consentito effettuare discariche di rifiuti; fanno eccezione le discariche per rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all' articolo 5 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, per le quali deve essere comunque garantita l' integrita' del complesso idrogeologico interessato.
3. Nelle aree carsiche come definite all' articolo 2 comma 1 lettera b) e comprese nell' elenco di cui all' articolo 4, ricadenti all' interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ovvero all' interno
di aree sottoposte dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di " Conservazione" ( CE) relativamente all' assetto geomorfologico o all' assetto insediativo, non sono
consentiti interventi che alterino l' assetto idro - geomorfologico dei luoghi, ancorche' ricompresi tra le " Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso

ARTICOLO 6
(Sanzioni)
1. L' inosservanza delle disposizioni contenute nell' articolo 3 e nell' articolo 5 secondo comma comporta la riduzione in pristino e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l' alterazione del regime idrico carsico;
b) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione o danneggiamento;
c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l' abbandono di rifiuti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l' asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti;
f) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione del divieto di accesso di cui all' articolo 3 quarto comma;
g) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di discarica di rifiuti solidi urbani o di rifiuti speciali non inerti in aree carsiche.
2. L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l' immediata cessazione dell' attivita' vietata.

ARTICOLO 7

(Vigilanza)
1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle quali si
applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.
2. All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica, procedono i soggetti di cui all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo Forestale dello Stato.
3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi di speleologi iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 10.
4. Qualora gli organi o agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza e' demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.
5. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento
delle funzioni delgate.
6. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.


ARTICOLO 8
( NON PIU' VIGENTE - l'art. 8 è stato abrogato dalla L.R. 32/1995, art. 4) (Integrazione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l' ambiente naturale)
1. La Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale, istituita con legge regionale 18 marzo 1985 n. 12, e' integrata, per l' emissione dei pareri previsti dalla presente legge, da:
a) due esperti designati dalla Giunta regionale, scelti sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo, con particolare riferimento al territorio ligure;
b) quattro esperti in speleologia e carsismo designati dalla Delegazione Speleologica Ligure, uno per ciascuna provincia;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalla Societa' Speleologica Italiana e dal Club Alpino Italiano.
2. I componenti di cui al primo comma sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 9

(Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)
1. Il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche e' costituito da:
a) l' elenco delle grotte della Regione. Per ciascuna grotta devono essere indicati la descrizione, l' indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti, nonche' ogni altra notizia utile;
b) l' elenco delle principali aree carsiche di cui all' articolo 4 primo comma.
2. La tenuta del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche e' affidata al Catasto Speleologico Ligure( C.S.L.), organo periferico del Catasto Speleologico Nazionale della Societa' Speleologica Italiana.
3. Per la formazione e l' aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche nonche' per le attivita' scientifiche e divulgative connesse la Regione concede contributi, previa stipula di apposita convenzione, alla Delegazione Speleologica Ligure, che gestisce il Catasto e coordina le attivita' di acquisizione e aggiornamento dei dati da parte dei gruppi speleologici liguri.
4. La convenzione dovra' prevedere le modalita' di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse nonche' le connesse attivita'
scientifiche e divulgative.

ARTICOLO 10
(Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. I gruppi speleologici aventi sede nella regione e operanti in conformita' agli obiettivi della presente legge possono essere iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 28 maggio 1992 n. 15, con le procedure ivi previste, sentite la commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi dell' articolo 8 e la Delegazione speleologica ligure,
rappresentanza regionale della Societa' speleologica italiana e associazione federativa dei gruppi speleologici liguri

ARTICOLO 11

(Utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte)
1. L' utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte e' autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico - scientifica integrata ai sensi dell' articolo 8, sulla base di un progetto
corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull' impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.
2. L' esercizio della professione di guida speleologica sara' disciplinato con apposita legge regionale ai sensi dell' articolo 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

ARTICOLO 12
(Programmi di interventi e attivita')
1. I Comuni singoli e associati, le Province, le Comunita' montane nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto Speleologico presentano entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale i
programmi per l' allestimento e la gestione di varie attivita' di fruizione delle grotte: visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo e illustrativo, sistemazione di percorsi,
anche superficiali, di accesso alle grotte, pulizia dei sentieri, tabellazione e guardianaggio.
2. Nei programmi devono essere specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste; b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorita' degli interventi; c) le forme di finanziamento.
3. La Delegazione Speleologica Ligure ed i gruppi iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 10 presentano entro il 31 marzo di ciscun anno alla Giunta regionale i
programmi relativi a: a) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paletnologico e storico dei sistemi carsici; b) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e
divulgativo; c) l' organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre e la partecipazione dei gruppi speleologici a manifestazioni e convegni nazionali e internazionali ed a corsi specialistici atti ad aumentarne la qualificazione; d) l' esplorazione speleologica di complessi carsici; e) l' organizzazione di corsi di speleologia omologati dalla Societa' Speleologica Italiana o dal Club Alpino Italiano; f) l' organizzazione dei corsi di preparazione professionale per guida speleologica specificatamente orientati agli aspetti culturali e scientifici oltre che alla conservazione dei valori ambientali; g) l' adeguamento e l'
ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la ricerca.
4. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, sulla base dei programmi formulati e trasmessi dagli Enti locali, dalla Delegazione Speleologica Ligure e dai gruppi speleologici appartenenti al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato, la Giunta regionale redige un programma di interventi e attivita' per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo
sviluppo della speleologia e provvede all' attribuzione di contributi, qualora siano disposti dal bilancio di previsione.
5. Alle iniziativ e proposte ai sensi del presente articolo dalla Delegazione Speleologica Ligure e dai gruppi speleologici appartenenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, e' riservato
almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per l' attuazione del programma.
6. Il programma e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi dell' articolo 8 della presente
legge.
7. Nella predisposizione del programma di interventi e attivita' la Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi localizzati all' interno dei parchi, delle riserve naturali, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale.

ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
a) per quanto concerne l' articolo 9, mediante utilizzazione di quota pari a lire 10.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989 e istituzione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1990 del capitolo 2510 << Contributo alla Delegazione Speleologica Ligure( D.S.L.) per la formazione e l' aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche e per le attivita' scientifico - divulgative connesse >> con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza;
b) per quanto concerne l'articolo 12, mediante riduzione di lire 70.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0625 "Spese per studi, ricerche e per la compilazione di piani territoriali di
coordinamento (legge 17 agosto 1942 n. 1150, articolo 5, e legge regionale 22 agosto 1984 n. 39)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1990 e istituzione del capitolo 2510 << Contributi agli Enti locali, alla Delegazione Speleologica Ligure e ai gruppi speleologici appartenenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato>> per l'attuazione di interventi e attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia" con lo stanziamento di lire 70.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese
a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio regionale.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

ARTICOLO 14
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente leggeil termine di cui all' articolo 12 primo e terzo comma e' fissato al 30 settembre 1990
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi' 3 aprile 1990

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