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ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La Regione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori
estetico - culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi,
paleontologici e paletnologici del patrimonio speleologico e delle aree
carsiche esistenti nel territorio, promuove le necessarie iniziative volte
alla sua conoscenza, conservazione e valorizzazione, in attuazione dell'
articolo 4 dello Statuto regionale.
ARTICOLO
2
(Definizione delle grotte e delle aree carsiche)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:
a) << grotte >> le cavita' sotterranee naturali di sviluppo
superiore ai 5 metri lineari;
b) << AREE CARSICHE >> le zone in cui si riscontrano morfologie
e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento
fisico, idrogeologico, funzionale con fenomeni carsici ipogei.
ARTICOLO 3
(Tutela delle grotte)
1. E' vietato distruggere, occludere, danneggiare le grotte.
2. All' interno delle grotte e' vietato inoltre:
a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti,
fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l' esplorazione
ed attuati in ogni caso senza l' impiego di esplosivi;
c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali,
fossili, reperti paleontologici e paletnologici.
3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso il Sindaco del
Comune interessato provvede a vietarlo in presenza di situazioni di pericolosita',
salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata
da gruppi speleologici facenti parte del registro regionale delle organizzazioni
di volontariatodi cui all' articolo 10.
4. Lo stesso divieto di accesso e' disposto dal Sindaco per grotte in
cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni
fisiche o biologiche di particolare fragilita' ed interesse.
5. Fatto salvo il disposto della legge 1° giugno 1939 n. 1089, la
Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale
per l' ambiente naturale integrata ai sensi dell' articolo 8 e la Sovrintendenza
Archeologica della Liguria, puo' autorizzare interventi in deroga ai divieti
di cui al presente articolo per documentati motivi di interesse pubblico
e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.
ARTICOLO 4
(Individuazione delle principali aree carsiche)
1. La Regione provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione
cartografica delle principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica,
ambientale, paesaggistica.
2. Per ciascuna area carsica l' elenco dovra' contenere la descrizione,
la localizzazione cartografica, l'indicazione degli acquiferi carsici
e del relativo grado di vulnerabilita' nonche' ogni altra notizia utile.
3. L' elenco dovra' anche comprendere le aree carsiche soggette a sfruttamento
per scopi idropotabili.
4. L' elenco e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita
la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale
integrata ai sensi del successivo articolo 8.
5. A seguito dell' approvazione dell' elenco di cui al comma 4 la Giunta
regionale approva la trasposizione delle aree in esso comprese sulle cartografie
del Piano territoriale di coordinamento paesistico relative a tutti gli
assetti agli effetti della applicazione della presente legge
ARTICOLO 5
(Tutela delle principali aree carsiche)
1. Nell' approvazione di piani e programmi che possano interessare le
aree carsiche comprese nell' elenco di cui all' articolo 4, in particolare
con riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione di cave,
la Regione verifica la compatibilita' delle relative previsioni con le
caratteristiche dell' area e adotta, sentita la Commissione tecnico -
scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo
8, gli accorgimenti necessari a garantire l' integrita' del complesso
idrogeologico interessato ivi incluso, per le aree di maggior rilevanza,
il divieto di realizzare interventi che alterino l' assetto idrogeo -
morfologico.
2. Fermo restando quanto previsto per le aree carsiche dall' articolo
5 della legge regionale 1° settembre 1982 n. 38 nelle aree carsiche
comprese nell' elenco di cui all' articolo 4 non e' consentito effettuare
discariche di rifiuti; fanno eccezione le discariche per rifiuti speciali
inerti di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1 della deliberazione in data
27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all' articolo 5 del
d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, per le quali deve essere comunque garantita
l' integrita' del complesso idrogeologico interessato.
3. Nelle aree carsiche come definite all' articolo 2 comma 1 lettera b)
e comprese nell' elenco di cui all' articolo 4, ricadenti all' interno
di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ovvero all'
interno
di aree sottoposte dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico
al regime normativo di " Conservazione" ( CE) relativamente
all' assetto geomorfologico o all' assetto insediativo, non sono
consentiti interventi che alterino l' assetto idro - geomorfologico dei
luoghi, ancorche' ricompresi tra le " Indicazioni di tipo propositivo"
del Piano stesso
ARTICOLO 6
(Sanzioni)
1. L' inosservanza delle disposizioni contenute nell' articolo 3 e nell'
articolo 5 secondo comma comporta la riduzione in pristino e l' applicazione
delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l' alterazione del regime idrico
carsico;
b) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta interessato
da distruzione, occlusione o danneggiamento;
c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l' abbandono di rifiuti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso
con scavi e sbancamenti;
e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l' asportazione o il danneggiamento
di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti;
f) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione del divieto di accesso
di cui all' articolo 3 quarto comma;
g) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di discarica di
rifiuti solidi urbani o di rifiuti speciali non inerti in aree carsiche.
2. L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di
cui alla presente legge comportano in ogni caso l' immediata cessazione
dell' attivita' vietata.
ARTICOLO 7
(Vigilanza)
1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l' applicazione
della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l' applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie alle quali si
applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.
2. All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ivi compresa
la notifica, procedono i soggetti di cui all' articolo 6 della legge regionale
2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo Forestale dello Stato.
3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi
di speleologi iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato
di cui all' articolo 10.
4. Qualora gli organi o agenti incaricati della vigilanza constatino la
violazione di norme la cui vigilanza e' demandata ad altri enti o organismi,
provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.
5. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati
statistici relativi allo svolgimento
delle funzioni delgate.
6. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono introitati dalle Province a copertura delle spese di esercizio
delle funzioni delegate.
ARTICOLO 8
( NON PIU' VIGENTE - l'art. 8 è stato abrogato dalla L.R. 32/1995,
art. 4) (Integrazione della Commissione tecnico-scientifica regionale
per l' ambiente naturale)
1. La Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale,
istituita con legge regionale 18 marzo 1985 n. 12, e' integrata, per l'
emissione dei pareri previsti dalla presente legge, da:
a) due esperti designati dalla Giunta regionale, scelti sulla base di
documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo,
con particolare riferimento al territorio ligure;
b) quattro esperti in speleologia e carsismo designati dalla Delegazione
Speleologica Ligure, uno per ciascuna provincia;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalla Societa' Speleologica
Italiana e dal Club Alpino Italiano.
2. I componenti di cui al primo comma sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
ARTICOLO 9
(Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)
1. Il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche e' costituito
da:
a) l' elenco delle grotte della Regione. Per ciascuna grotta devono essere
indicati la descrizione, l' indicazione dei dati topografici e metrici,
i rilievi speleologici eseguiti, nonche' ogni altra notizia utile;
b) l' elenco delle principali aree carsiche di cui all' articolo 4 primo
comma.
2. La tenuta del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche
e' affidata al Catasto Speleologico Ligure( C.S.L.), organo periferico
del Catasto Speleologico Nazionale della Societa' Speleologica Italiana.
3. Per la formazione e l' aggiornamento del catasto regionale delle grotte
e delle aree carsiche nonche' per le attivita' scientifiche e divulgative
connesse la Regione concede contributi, previa stipula di apposita convenzione,
alla Delegazione Speleologica Ligure, che gestisce il Catasto e coordina
le attivita' di acquisizione e aggiornamento dei dati da parte dei gruppi
speleologici liguri.
4. La convenzione dovra' prevedere le modalita' di acquisizione e di aggiornamento
dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque
ne abbia interesse nonche' le connesse attivita'
scientifiche e divulgative.
ARTICOLO 10
(Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. I gruppi speleologici aventi sede nella regione e operanti in conformita'
agli obiettivi della presente legge possono essere iscritti nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 28 maggio 1992 n. 15, con le procedure ivi previste, sentite
la commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale
integrata ai sensi dell' articolo 8 e la Delegazione speleologica ligure,
rappresentanza regionale della Societa' speleologica italiana e associazione
federativa dei gruppi speleologici liguri
ARTICOLO 11
(Utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte)
1. L' utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte
e' autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico
- scientifica integrata ai sensi dell' articolo 8, sulla base di un progetto
corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle
variazioni che si intendono apportare e sull' impatto ambientale delle
forme di utilizzazione previste.
2. L' esercizio della professione di guida speleologica sara' disciplinato
con apposita legge regionale ai sensi dell' articolo 11 della legge 17
maggio 1983 n. 217.
ARTICOLO 12
(Programmi di interventi e attivita')
1. I Comuni singoli e associati, le Province, le Comunita' montane nel
cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto Speleologico
presentano entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale i
programmi per l' allestimento e la gestione di varie attivita' di fruizione
delle grotte: visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre,
stampa di materiale divulgativo e illustrativo, sistemazione di percorsi,
anche superficiali, di accesso alle grotte, pulizia dei sentieri, tabellazione
e guardianaggio.
2. Nei programmi devono essere specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorita' degli interventi;
c) le forme di finanziamento.
3. La Delegazione Speleologica Ligure ed i gruppi iscritti al registro
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 10
presentano entro il 31 marzo di ciscun anno alla Giunta regionale i
programmi relativi a: a) lo studio geologico, geografico, idrogeologico,
chimico, fisico, biologico, paletnologico e storico dei sistemi carsici;
b) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e
divulgativo; c) l' organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre
e la partecipazione dei gruppi speleologici a manifestazioni e convegni
nazionali e internazionali ed a corsi specialistici atti ad aumentarne
la qualificazione; d) l' esplorazione speleologica di complessi carsici;
e) l' organizzazione di corsi di speleologia omologati dalla Societa'
Speleologica Italiana o dal Club Alpino Italiano; f) l' organizzazione
dei corsi di preparazione professionale per guida speleologica specificatamente
orientati agli aspetti culturali e scientifici oltre che alla conservazione
dei valori ambientali; g) l' adeguamento e l'
ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature
per la ricerca.
4. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, sulla base
dei programmi formulati e trasmessi dagli Enti locali, dalla Delegazione
Speleologica Ligure e dai gruppi speleologici appartenenti al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato, la Giunta regionale
redige un programma di interventi e attivita' per la tutela e valorizzazione
del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo
sviluppo della speleologia e provvede all' attribuzione di contributi,
qualora siano disposti dal bilancio di previsione.
5. Alle iniziativ e proposte ai sensi del presente articolo dalla Delegazione
Speleologica Ligure e dai gruppi speleologici appartenenti al registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, e' riservato
almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per l' attuazione del programma.
6. Il programma e' approvato con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere della Commissione tecnico - scientifica regionale per l'
ambiente naturale integrata ai sensi dell' articolo 8 della presente
legge.
7. Nella predisposizione del programma di interventi e attivita' la Giunta
regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi localizzati
all' interno dei parchi, delle riserve naturali, delle aree protette e
dei sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale.
ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
a) per quanto concerne l' articolo 9, mediante utilizzazione di quota
pari a lire 10.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989 e istituzione, ai
sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1990
del capitolo 2510 << Contributo alla Delegazione Speleologica Ligure(
D.S.L.) per la formazione e l' aggiornamento del catasto regionale delle
grotte e delle aree carsiche e per le attivita' scientifico - divulgative
connesse >> con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di
competenza;
b) per quanto concerne l'articolo 12, mediante riduzione di lire 70.000.000
in termini di competenza e di cassa del capitolo 0625 "Spese per
studi, ricerche e per la compilazione di piani territoriali di
coordinamento (legge 17 agosto 1942 n. 1150, articolo 5, e legge regionale
22 agosto 1984 n. 39)" dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' anno finanziario 1990 e istituzione del capitolo 2510
<< Contributi agli Enti locali, alla Delegazione Speleologica Ligure
e ai gruppi speleologici appartenenti al registro regionale delle organizzazioni
di volontariato>> per l'attuazione di interventi e attività
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle
aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia" con lo stanziamento
di lire 70.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 della presente legge si provvede
con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo
0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese
a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi
regionali o statali" del bilancio regionale.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.
ARTICOLO 14
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente leggeil termine di cui
all' articolo 12 primo e terzo comma e' fissato al 30 settembre 1990
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data
a Genova addi' 3 aprile 1990
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